Si dice che Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate), in linea di massima, non possa toccare la prima casa. Ma quanto c’è di vero in questa credenza? Scopriamolo in questo articolo.
Agenzia delle entrate può pignorare la prima casa?
D.l n. 69/2013, c.d. Decreto del fare (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98) ha introdotto importanti cambiamenti in fatto di espropriazione della prima casa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Chiariamo prima un concetto base. La Legge stabilisce che, per debiti fino a 20.000 euro, Equitalia non possa né iscrivere ipoteca, né avviare il pignoramento di qualsiasi immobile. I riscossori, quindi, devono trovare altri beni da pignorare come il quinto dello stipendio o della pensione, il canone corrente, effettuare il fermo auto o eventuali canoni di affitto percepiti.
Più precisamente, Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca sul bene immobile, anche se è il solo in possesso del debitore, se l’importo del debito è superiore a 20.000 euro e inferiore a 120.000 euro. Sotto 20.000 euro l’Agenzia non può procedere con l’iscrizione.
L’ipoteca non comporta automaticamente il pignoramento, ma costituisce una garanzia contro le pretese avanzate da altri soggetti. Quindi, se la banca si muoverà in seguito con la procedura di pignoramento dell’immobile, le somme ricavate andranno innanzitutto all’Agenzia delle Entrate.
Equitalia quando può pignorare la prima casa?
L’iscrizione dell’ipoteca sulla casa è una fase molto importante per la successiva procedura di pignoramento. Come vedremo, esistono dei chiari limiti alle possibilità dell’Agenzia di iscrivere un’ipoteca su un bene immobile di un debitore. La procedura esecutiva in ogni caso è l’ultima spiaggia a disposizione dei creditori, e in genere non è la via prediletta per via dei tempi che richiedono la procedura burocratica e per gli incerti esiti che derivano dalla successiva vendita all’asta.
Prima dell’entrata in vigore dal D.l. n. 69/2013 Equitalia, nel caso di debito complessivo nei confronti dell’Erario superiore a 20 mila euro, poteva procedere con l’espropriazione forzata dei beni immobili del debitore, compresa la prima casa.
Il cliente poteva concordare con l’ente della riscossione un piano di rientro, fino a un massimo di 72 rate, per provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Quando non si può pignorare?
Il Decreto del Fare ha negato a Equitalia la possibilità di eseguire il pignoramento della prima casa, ma non l’iscrizione di ipoteca.
Stando alla normativa, non è possibile per Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) pignorare la prima casa quando:
- costituisce residenza anagrafica del debitore;
- essa è l’unico immobile posseduto dal contribuente;
- rientra tra i fabbricati con destinazione catastale abitativa;
- non è di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli).
In questi casi quindi Equitalia non può pignorare l’abitazione privata per un debito non pagato. Secondo alcune interpretazioni, un debitore per un importo superiore a 50.000 euro che aliena le sue proprietà potrebbe essere incriminato per sottrazione fraudolenta.
Prima casa: quando è pignorabile?
Il pignoramento della prima casa è possibile invece quando ricorrono al contempo queste condizioni:
- il debitore possiede una seconda abitazione o terreno. Per evitarlo, deve vendere quindi quelli che gli rimangono ed eleggere a residenza quello rimanente.
- il debito è superiore a 120.000 euro.
Come vediamo quindi per il Fisco non è proprio facilissimo aggredire il patrimonio costituito dall’abitazione.
Equitalia può iscrivere un’ipoteca sulla prima casa?
Equitalia non ha il potere di iscrivere un’ipoteca sulla prima casa. Anche se si dice il contrario, si tratta di una inesattezza. Può iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore ma, se il debito è maggiore di 20.000 euro e costituisce la residenza anagrafica, non può procedere con il pignoramento.
Se il debito è inferiore a 20.000 euro, l’Agenzia dell’Entrate non può procedere nemmeno con l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile.
Il pignoramento, inoltre, come affermato da sentenza della Cassazione 19667/2014, deve essere preannunciato al debitore con un tempo di anticipo congruo, pena l’illegittimità del pignoramento. Il contribuente infatti può partecipare in modo attivo al contenzioso col Fisco, mediante l’esposizione delle proprie ragioni prima dell’esecuzione della misura cautelare.
Inoltre il provvedimento di iscrizione deve indicare chiaramente la somma per la quale è stata iscritta l’ipoteca.