Blocco degli sfratti e dei pignoramenti 30 giugno 2021

Blocco di pignoramenti, sfratti e aste fino al 30 giugno 2021

Il Decreto Milleproroghe conferma lo stop dell’esecuzione degli sfratti per morosità e delle aste immobiliari fino al 30 giugno 2021. Una misura molto gradita in questo periodo di emergenza sanitaria e di difficoltà economica.

Gli sfratti erano già stati sospesi fino al 31 dicembre 2020 e, grazie al Decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre, il blocco è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2021, in relazione ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze, e ai provvedimenti di rilascio come conseguenza dell’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati, abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Si legge infatti nel Milleproroghe che “All’articolo 54-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”.

Pertanto resta valido ancora l’art. 54-ter, comma 1, del “Cura Italia”, che aveva già previsto la sospensione delle procedure esecutive per le abitazioni principali per sei mesi. 

Blocco di sfratti, pignoramenti e aste immobiliari fino al 30 giugno 2021 

Nel decreto Ristori si leggeva una proroga dei provvedimenti di pignoramenti e sfratti fino al 31 dicembre, oltre a:

<<l’inefficacia “di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.>>

Il blocco dei pignoramenti e agli sfratti è stato prorogato di altri sei mesi fino al 30 giugno 2021 e tutelerà quindi gli abitatori di stabili i quali costituiscono per loro l’abitazione principale.

Non si potrà procedere con:

  • mancato pagamento del canone
  • provvedimenti con data di rilascio successiva a quella dell’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati abitati dal debitore e dalla sua famiglia.
  • procedimenti di liberazione dell’immobile
  • vendere l’immobile pignorato
  • procedere alle operazioni di stima del compendio staggito

Il provvedimento, come si evince dal Decreto, blocca l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche ad uso non abitativo) se la procedura è stata intrapresa per via della mancata corresponsione dei canoni di locazione alle scadenze, e quelli derivanti dall’adozione del decreto di trasferimento di immobili già pignorati, ma ancora abitati dal debitore e dai suoi familiari.