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Rottamazione quater: scadenze e modalità di adesione

L’estinzione dei debiti, derivanti dai carichi assegnati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, è possibile presentando la domanda di adesione alla Rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Essendo prossima la scadenza di inoltro della domanda, è indispensabile chiarire le fasi e le date più importanti.

1 Richiesta del Prospetto Informativo

Per capire anticipatamente quanto sarà l’importo dovuto aderendo alla Rottamazione quater e quali cartelle esattoriali verranno incluse, si può richiedere il Prospetto informativo sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ci sono due modalità di richiesta, nonostante siano entrambe online: tramite le credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi, oppure compilando un form e allegando la documentazione. 

L’agenzia manderà ai contribuenti il link del documento, scaricabile per i successivi cinque giorni, con la lista dei carichi e l’importo dovuto. Se si usufruisce di un intermediario per richiedere il Prospetto informativo, basterà accedere ad EquiPro con le credenziali Entratel. Nel prospetto non sono inclusi gli interessi del pagamento rateale della Rottamazione quater. Verranno quindi resi noti assieme all’ammontare complessivo delle somme dovute, il 30 giugno 2023 a coloro che hanno aderito alla domanda.

2 Presentazione Domanda di Adesione

A differenza delle Definizioni agevolate precedenti, la Rottamazione quater rimuove le sanzioni, l’aggio, gli interessi di mora e di ritardata iscrizione. L’istanza di adesione deve essere inviata entro il 30 settembre 2023 e può comprendere anche carichi presenti in altri piani agevolativi, inclusa la Rottamazione ter. 

Tra i carichi inseribili troviamo: quelli contenuti in cartelle non ancora notificate, interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione, e quelli già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta. Non possono essere considerate: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, i crediti di condanna della Corte dei Conti, sanzioni diverse da quelle di violazioni tributarie o per violazione degli obblighi di contributi e premi dovuti ad enti previdenziali, l’IVA riscossa all’importazione e i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’UE. Come nel caso del Prospetto informativo, la richiesta avverrà tramite l’area riservata con le proprie credenziali o l’area pubblica compilando il form.

Durante la compilazione della domanda, si deve inserire i numeri identificativi delle cartelle o avvisi da includere, specificare come si vuole suddividere l’importo dovuto e indicare l’indirizzo mail per ricevere la comunicazione delle somme dovute. La richiesta dovrà essere verificata tramite un link attivo per 72 ore, altrimenti verrà annullata. Se la documentazione è giusta, si riceverà per mail la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. 

3 Comunicazione dall’Agenzia Entrate-Riscossione

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione manderà al contribuente una comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare complessivo delle somme dovute, le scadenze secondo la modalità scelta di pagamento dei debiti e i moduli di pagamento precompilati. Altrimenti verrà inviato il diniego esplicitando il motivo di mancata accolta della richiesta di agevolazione. La comunicazione sarà anche presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

4 Saldo delle rate

I debiti possono essere saldati tramite un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure con 18 rate ripartite in cinque anni. Nel caso della forma rateale, le prime due rate equivarranno al 10% dell’importo complessivo dovuto e scadranno il 31 luglio e 30 novembre 2023.

Le rate residue saranno di pari importo e verranno pagate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno susseguente. Dal 1° agosto 2023 ci sarà l’aggiunta degli interessi al tasso annuale del 2%. Il pagamento può essere eseguito mediante i moduli precompilati ottenuti per mezzo della comunicazione, gli sportelli dell’agente della riscossione o domiciliazione bancaria. 

Se si tarda più di cinque giorni al versamento o l’importo risulta insufficiente, la Rottamazione quater diventa inefficace e i versamenti vengono ritenuti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Anziché essere estinto, il debito residuo verrà recuperato dall’agente della riscossione.